Il nominativo del titolare effettivo di società e trust risulterà direttamente accessibile a chiunque.
I soggetti obbligati dovranno segnalare eventuali discrepanze presenti tra quanto di evince dal registro e quanto risulta dai propri sistemi.
Saranno gli effetti del prossimo recepimento da parte dello Stato Italiano della V Direttiva UE antiricilaggio.
Diverranno accessibili a chiunque – e non più solo alle autorità competenti ed ai soggetti obbligati – nella loro identità la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un’operazione o un’attravità”.
Nel Registro pubblico potranno essere consultati il nome, la data di nascita, il paese di residenza, la cittadinanza del titolare e la natura e l’entità del beneficio detenuto. I singoli paesi, nel recepimento, potranno prevedere la presenza di informazioni aggiuntive.
L’intenzione è quella anche di concedere agli Stati membri di poter “prevedere un accesso più ampio alle informazioni sulla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini, qualora tale accesso rappresenti una misura necessaria e proporzionata rispondente alla finalità legittima di pervenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo”.
Si tratta di un ulteriore passo verso un’impostazione votata alla più ampia trasparenza posta in essere dall’Unione Europea e dai suoi stati membri, che abbraccia molti ambiti più o meno interdipendenti, con il fine di ottenere un effetto di tracciabilità generalizzato, in particolare ai fini dell’antiriciclaggio, dell’emersione dei fenomeni di evasione o di ricollocazione degli imponibili fiscali, per fare solo alcuni esempi.